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"Esclusione da turnazione diversificata con esenzione dal lavoro notturno ( E.L.N. )  per chi ha minori in affidamento o usufruisce della legge 104 a tutela di familiare disabile".

Premesso che in data 27 Dicembre 2008 Codesta Organizzazione Sindacale inviava formale diffida alla Società CAI S.p.A. ora Alitalia per le problematiche rimaste irrisolte di cui i punti seguenti:

1)  in merito alle discriminazioni attuate allo stato in ambito assuntivo da CAI a danno delle lavoratrici a norma della legge 9 dicembre 1977, n. 903 :

- (articolo 1 comma primo e secondo)  “É vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di       assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale”, anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

- (articolo 1  comma terzo) “É vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso” per quanto riguarda iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, e per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti;

         - (articolo 2 e 3)  È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera;

2) in merito alla attuale mancanza di tutela del personale  interessato da problematiche di handicap di familiari  conviventi ed a carico, a norma dell'art. 42 del  D.Lgs. 151/2001, e conseguentemente dell'art. 33 comma terzo della Legge 104/1992, nonché degli artt. 19 e 20 della  Legge 53/2000  e s.m.

-        con circolare 90, del 23 maggio 2007, l’INPS alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte (7701 del 16.05.2003 e n. 13481 del 20.07.2004 ) ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti i permessi ex art. 33, legge 05 febbraio 1992, n. 104, rivedendo ed adeguando i precedenti criteri adottati in merito all’accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave statuendo di fatto che:

-        non osta la presenza di altri familiari conviventi nell’ambito del nucleo familiare della persona disabile in situazione di gravità;

-        l’assistenza alla persona disabile non deve essere necessariamente quotidiana;

-        la distanza tra il disabile e quei dipendenti che risiedono in posti diversi per lavoro (es. personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) non pregiudica il diritto ai benefici in argomento se riescono ad offrire allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata, concordando dei programmi di assistenza col datore di lavoro; 

-        il requisito dell’esclusività non deve necessariamente coincidere con l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata;

-         la Pubblica Amministrazione può sempre verificare la veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore che, in caso di disabilità in situazione di gravità “temporaneamente concesso” dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l’attribuzione.

3) in merito all'attuale mancato rispetto di ogni forma di tutela delle situazioni inerenti all'esenzione dal lavoro notturno, a norma dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e, dell'art. 11 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante la normativa di  “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.

   - “ 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) la lavoratrice o il lavoratore con affidamento condiviso dei figli: infatti la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 è da correlare con quella contenuta nell’art. 155 c.c., così come novellato dalla citata L. n. 54/2006 in virtù della quale, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continua­tivo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rap­porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tale norma ha posto fine al consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., 28 febbraio 2000, n. 2210; Cass., 13 dicembre 1995, n. 127775), in base al quale l’affidamento del figlio avveniva in forma esclusiva ad un unico genitore (di solito la madre) ed ha stabilito, di conseguenza, la necessità di rendere priori­tario l’affidamento condiviso, imponendo al giudice di disporre l’affidamento esclusivo solo quando il predetto affidamento congiunto risulti essere contrario all’interesse del minore.Alla luce di quanto affermato, occorre sottolineare che l’art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs., n. 66/2003 tutela l’effettiva cura del minore di anni dodici da parte del genitore che conviva col sud­detto minore. Pertanto, qualora il giudice abbia disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori, questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostri­no al proprio datore di lavoro di convivere con il minore.

- Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e quindi per similitudine una “persona handicappata”, così come definita dall’articolo 3, comma 1 della Legge 104/92, anche se non in situazione di gravità.

 La scrivente Organizzazione Sindacale considera chiaramente ed assolutamente inefficace e fuori ogni contesto giuridico l'assegnazione di turnazioni a dipendenti che rientrino nei casi di tutela sovra descritti, ove tali turnazioni non prevedano il rientro presso la residenza abituale a fine del ciclo lavorativo giornaliero, con esclusione quindi delle fasce notturne 24.00-06.00, condannando questo miope comportamento aziendale teso unicamente a penalizzare i lavoratori, a non rispettare i regolamenti del Ministero del Lavoro e le Leggi dello Stato. Nel ribadire che tutti questi gravissimi atti, unitamente a numerose altre inaccettabili iniziative intraprese dalla Società CAI/Alitalia, lede direttamente la salute, già sottoposta da tempo a inaccettabili sollecitazioni e la dignità dei lavoratori, la sicurezza del volo, le Relazioni Sindacali e quelle Industriali, in particolare sottolineiamo, distrugge la credibilità di un processo di rinnovamento e porrà la nostra Organizzazione Sindacale nella condizione di intraprendere tutte quelle iniziative di tutela che verranno individuate.

Vi informiamo che qualora questo gravissimo disegno aziendale dovesse essere perseverato, la scrivente O/S, ravvisando inoltre in tali gravissimi fatti le condizioni di legge riportate all'art. 2 comma 7 della legge 146/90 e succ. integrazione con la legge 83/2000, agiranno immediatamente e con le forme di lotta più idonee, per contrastare questa grave iniziativa aziendale.

STATO DELLA VERTENZA: Espletamento della I° fase della procedura di raffreddamento e conciliazione ex art. 2 legge 83/2000 in data 20 Gennaio 2009.

CAI/ALITALIA deve immediatamente rimuovere ogni condotta contraria alla Legge ed ai regolamenti del Ministero del Lavoro.  

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