"Esclusione
da turnazione diversificata con esenzione dal lavoro
notturno ( E.L.N. ) per chi ha minori in affidamento o
usufruisce della legge 104 a tutela di familiare
disabile".
Premesso che in data 27
Dicembre 2008 Codesta Organizzazione Sindacale inviava
formale diffida alla Società CAI S.p.A. ora Alitalia per
le problematiche rimaste irrisolte di cui i punti
seguenti:
1) in merito alle
discriminazioni attuate allo stato in ambito assuntivo
da CAI a danno delle lavoratrici a norma della legge
9 dicembre 1977, n. 903 :
- (articolo 1 comma primo
e secondo) “É vietata qualsiasi discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al
lavoro, indipendentemente dalle modalità di
assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di
attività, a tutti i livelli della gerarchia
professionale”, anche se attuata attraverso il
riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza;
- (articolo 1 comma
terzo) “É vietata qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso” per quanto riguarda iniziative in materia
di orientamento, formazione, perfezionamento e
aggiornamento professionale, e per quanto concerne sia
l’accesso sia i contenuti;
- (articolo 2 e
3) È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per quanto riguarda la retribuzione, la
classificazione professionale, l’attribuzione di
qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera;
2) in merito alla
attuale mancanza di tutela del personale interessato da
problematiche di handicap di familiari conviventi ed a
carico, a norma dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, e
conseguentemente dell'art. 33 comma terzo della Legge
104/1992, nonché degli artt. 19 e 20 della Legge
53/2000 e s.m.
-
con circolare 90,
del 23 maggio 2007, l’INPS alla luce dell’orientamento
consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte
(7701 del 16.05.2003
e n. 13481 del 20.07.2004 )
ha fornito ulteriori chiarimenti
riguardanti i permessi ex art. 33, legge 05 febbraio
1992, n. 104, rivedendo ed adeguando i precedenti
criteri adottati in merito all’accertamento dei
requisiti della continuità e della esclusività
dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona con
disabilità grave statuendo di fatto che:
-
non osta la presenza di altri familiari
conviventi nell’ambito del nucleo familiare della
persona disabile in situazione di gravità;
-
l’assistenza alla persona disabile non
deve essere necessariamente quotidiana;
-
la distanza tra il disabile e quei
dipendenti che risiedono in posti diversi per lavoro
(es. personale di volo delle linee aeree, del personale
viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) non
pregiudica il diritto ai benefici in argomento se
riescono ad offrire allo stesso un’assistenza
sistematica ed adeguata, concordando dei programmi di
assistenza col datore di lavoro;
-
il requisito dell’esclusività non deve
necessariamente coincidere con l’assenza di qualsiasi
altra forma di assistenza pubblica o privata;
-
la Pubblica Amministrazione può sempre
verificare la veridicità di quanto dichiarato dal
lavoratore che, in caso di disabilità in situazione di
gravità “temporaneamente concesso” dalla Commissione
medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il
permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in
capo al lavoratore che ne abbia richiesto
l’attribuzione.
3) in merito
all'attuale mancato rispetto di ogni forma di tutela
delle situazioni inerenti all'esenzione dal lavoro
notturno, a norma dell'articolo 53 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità) e, dell'art. 11 del
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante la
normativa di “Attuazione della direttiva 93/104/CE e
della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.
- “ 1. È
vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle
ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a
prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre
di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la
stessa;
b) la lavoratrice o il
lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c)
la lavoratrice o il lavoratore
con affidamento condiviso dei figli: infatti
la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 è da
correlare con quella contenuta nell’art. 155 c.c., così
come novellato dalla citata L. n. 54/2006 in virtù della
quale, in caso di separazione personale dei genitori, il
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tale norma ha
posto fine al consolidato indirizzo giurisprudenziale
(cfr. Cass., 28 febbraio 2000, n. 2210; Cass., 13
dicembre 1995, n. 127775), in base al quale
l’affidamento del figlio avveniva in forma esclusiva ad
un unico genitore (di solito la madre) ed ha stabilito,
di conseguenza, la necessità di rendere prioritario
l’affidamento condiviso, imponendo al giudice di
disporre l’affidamento esclusivo solo quando il predetto
affidamento congiunto risulti essere contrario
all’interesse del minore.Alla luce di quanto affermato,
occorre sottolineare che l’art. 11, comma 2, lett. b),
D.Lgs., n. 66/2003 tutela l’effettiva cura del minore di
anni dodici da parte del genitore che conviva col
suddetto minore. Pertanto, qualora il giudice abbia
disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con
entrambi i genitori, questi ultimi potranno beneficiare
di tale esenzione nel periodo in cui dimostrino al
proprio datore di lavoro di convivere con il minore.
- Ai sensi dell’articolo
5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n.
903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro
notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e
quindi per similitudine una “persona handicappata”, così
come definita dall’articolo 3, comma 1 della Legge
104/92, anche se non in situazione di gravità.
La scrivente
Organizzazione Sindacale considera chiaramente ed
assolutamente inefficace e fuori ogni contesto giuridico
l'assegnazione di turnazioni a dipendenti che rientrino
nei casi di tutela sovra descritti, ove tali turnazioni
non prevedano il rientro presso la residenza abituale a
fine del ciclo lavorativo giornaliero, con esclusione
quindi delle fasce notturne 24.00-06.00, condannando
questo miope comportamento aziendale teso unicamente a
penalizzare i lavoratori, a non rispettare i regolamenti
del Ministero del Lavoro e le Leggi dello Stato. Nel
ribadire che tutti questi gravissimi atti, unitamente a
numerose altre inaccettabili iniziative intraprese dalla
Società CAI/Alitalia, lede direttamente la salute, già
sottoposta da tempo a inaccettabili sollecitazioni e la
dignità dei lavoratori, la sicurezza del volo, le
Relazioni Sindacali e quelle Industriali, in particolare
sottolineiamo, distrugge la credibilità di un processo
di rinnovamento e porrà la nostra Organizzazione
Sindacale nella condizione di intraprendere tutte quelle
iniziative di tutela che verranno individuate.
Vi informiamo che qualora
questo gravissimo disegno aziendale dovesse essere
perseverato, la scrivente O/S, ravvisando inoltre in
tali gravissimi fatti le condizioni di legge riportate
all'art. 2 comma 7 della legge 146/90 e succ.
integrazione con la legge 83/2000, agiranno
immediatamente e con le forme di lotta più idonee, per
contrastare questa grave iniziativa aziendale.
STATO DELLA
VERTENZA: Espletamento della I° fase della
procedura di raffreddamento e conciliazione ex art. 2
legge 83/2000 in data 20 Gennaio 2009.
CAI/ALITALIA
deve immediatamente rimuovere ogni condotta contraria
alla Legge ed ai regolamenti del Ministero del Lavoro.
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